Ritenute residue per Associazioni Professionali e Società di persone
Notiziario: 11-2010
Data: 13-02-2010
Area: Fiscale
Oggetto: Ritenute residue per Associazioni Professionali e Società di persone
Riferimenti: Art. 22, TUIR
Circolare Agenzia Entrate del 23-12-2009 n° 56/E
Risoluzione Agenzia Entrate del 11-02-2009 n° 6/E
Le associazioni professionali e le società di persone possono utilizzare in compensazione le ritenute d’acconto, dalle stesse subìte che residuano dopo lo scomputo dal debito IRPEF degli associati / soci, per il del pagamento di debiti tributari (IVA, IRAP, ecc.) e contributivi.
È richiesto il preventivo consenso degli associati / soci da esprimere in un atto avente data certa ovvero nell’atto costitutivo.
Ultimo aggiornamento: 18-05-2010