Agevolazione prima casa
Notiziario: 12-2010
Data: 16-02-2010
Area: Fiscale
Oggetto: Agevolazione prima casa
Riferimenti: Art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, DPR n° 131/86
Sentenze Corte Cassazione del 26-11-2009 n° 24926 e del 26-01-2010 n° 1392
Ordinanza Corte Cassazione del 8-1-2010 n° 100
La Corte di Cassazione è tornata a confermare che l’imposta di registro nella misura ridotta del 3% prevista per l’acquisto della “prima casa” è applicabile a condizione che siano rispettate le specifiche condizioni richieste dalla norma che, avendo carattere speciale, non può essere interpretata in maniera estensiva ma è da intendersi di stretta interpretazione.
Con particolare riferimento al possesso/trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, i Giudici hanno specificato che:
non rileva quale fatto impeditivo della decadenza né “la realtà fattuale in contrasto con il dato anagrafico”, né “l’ottenimento della residenza oltre il termine fissato;
il verificarsi di una “causa impeditiva di forza maggiore” consente lo slittamento del termine di 18 mesi normativamente previsto soltanto nel caso in cui l’evento sia tale da non poter essere risolto in tempi brevi e da non permettere al Comune di rilasciare il trasferimento della residenza anagrafica.
Infine la stessa Corte ha riconosciuto la possibilità di beneficiare della tassazione agevolata anche ad uncontribuente che, al momento dell’acquisto dell’immobile, possedeva già un altro fabbricato nello stesso Comune, in considerazione del fatto che quest’ultimo, per dimensioni e caratteristiche, non era idoneo ad essere destinato ad abitazione da parte del contribuente e dei suoi familiari.
Ultimo aggiornamento: 18-05-2010