Spese farmaceutiche
Notiziario: 23-2010
Data: 30-04-2010
Area: Detrazioni fiscali
Riferimenti: Artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), TUIR
Art. 1, commi 28 e 29, Legge n. 296/2006
Risoluzione Agenzia Entrate 17.2.2010, n. 10/E
Circolare Agenzia Entrate 23.4.2010, n. 21/E
Dal 2007, ai fini IRPEF, le spese per ’acquisto di medicinali devono risultare da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui siano specificate la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.
Per individuare la “natura” del prodotto/farmaco acquistato, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle diciture “farmaco” e “medicinale”, sono ammesse, dando diritto alla detrazione/deduzione IRPEF, anche le abbreviazioni “med.”, “f.co” e le diciture “ticket”, “SOP”, “OTC”, “omeopatico” per il fatto che dette diciture riferibili soltanto a medicinali.
Per quanto riguarda la “qualità” del prodotto, l’Agenzia ha chiarito che per i medicinali omeopatici, non essendo ancora attiva la procedura per l’attribuzione del codice AIC, è utilizzabile il codice assegnato da organismi privati rilevabile con la lettura ottica.
Ultimo aggiornamento: 06-12-2011